Qui troverete le risposte alle vostre domande
Tutte le informazioni sui termini, consegne, ecc.
I termini di disdetta possono variare a seconda del modello d’impiego.
Prestito di personale:
Questi termini non possono essere accorciati ma possono tuttavia essere prolungati individualmente nel contratto di lavoro tra tutte le parti.
PayrollPlus Flex
I termini di disdetta vengono fissati nel contratto di mandato/appalto tra l’azienda che trasmette l’incarico e i dipendenti.
Tra PayrollPlus e il dipendente viene applicato il seguente termine di disdetta nel contratto di lavoro su provvigione:
Il dipendente ha fondamentalmente in qualsiasi momento il diritto di rescindere immediatamente dal contratto senza indicare i motivi. Gli accordi con il cliente devono tuttavia assolutamente essere rispettati. Il dipendente deve tenere conto delle seguenti osservazioni relative alla registrazione presso l’URC.
I termini di disdetta sono:
Per tutelare il dipendente il legislatore richiede, ai sensi dell’art. 335c cpv. 1 e 2 CO, che venga rispettato il termine di disdetta di un mese. Il dipendente è tenuto a tenere conto dei termini di disdetta. Non appena si constata verranno più eseguiti incarichi, il dipendente deve comunicarcelo in modo che PayrollPlus o il dipendente stesso possano dare la disdetta a causa della fine dell’incarico. Il dipendente deve anche informare il cliente, in modo che quest’ultimo lo possa informare in anticipo se non avesse più lavoro. Il dipendente deve inoltre tenere presente che in caso di un’eventuale iscrizione all’URC, è tenuto a richiedere il salario per il termine di disdetta presso il datore di lavoro. Poiché il dipendente non riceverà alcun pagamento durante questo periodo, PayrollPlus non potrà pagarli il 97%. Questa busta paga con CHF 0.- verrà poi inclusa nel calcolo del guadagno.
PayrollPlus Smart:
Qui valgono i termini di disdetta concordati tra il datore di lavoro e il dipendente.
I termini di disdetta non possono essere inferiori ai termini prescritti dal CO o dal CCL in vigore.
Secondo l’art. 335c cpv 1 CO il rapporto di lavoro può essere disdetto dopo il periodo di prova, durante il primo anno di servizio con un preavviso di 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio con un preavviso di 2 mesi e in seguito con un preavviso di 3 mesi sempre alla fine di un mese.
Questi termini possono essere modificati solo mediante accordo scritto, contratto di lavoro normale o contratto collettivo di lavoro; sotto 1 mese possono tuttavia essere ridotti solo mediante contratto collettivo di lavoro e solo per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 2 CO).
Secondo la legge la disdetta deve essere data alla fine di un mese. Questo può tuttavia essere modificato mediante accordo contrattuale e ogni giorno può essere fissato come termine di disdetta.
Confrontare il link seguente:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/kuendigung.html
(alla domanda „Quali sono i termini di disdetta previsti dalla legge?”).
Un’altra nota speciale:
Se una disdetta viene consegnata ancora durante il 1° anno di servizio, vale il termine di disdetta 1 mese, anche se il termine di disdetta decorre durante il 2° anno di servizio.
Se il dipendente si ammala per un lungo periodo durante il periodo di prova, PayrollPlus AG è tenuta a terminare il rapporto di lavoro. Questa disdetta non deve essere considerata un’angheria, ma è fondata su motivi pragmatici. La polizza assicurativa dell’indennità giornaliera per malattia viene addebitata ogni volta che viene annunciato un caso di malattia e che vengono erogate le prestazioni assicurative. Non appena la notifica dei casi annunciati raggiunge un certo numero, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, in conseguenza, aumenta i premi, poiché il rischio è più elevato. Per evitare che i premi dell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera non aumentino a dismisure, a vantaggio anche degli altri dipendenti, PayrollPlus SA non ha altra scelta, se non quella di terminare il rapporto di lavoro. Nel caso in cui l’azienda acquisitrice accetti di continuare a pagare il salario, si può rinunciare al licenziamento.
In questa sezione troverete molte domande generali sul nostro servizio, sui nostri contratti ecc.
I costi di PayrollPlus ammontano al 3% dell’importo fatturato al cliente (tariffa per clienti), tuttavia con un minimo di CHF 2 – per il salario orario, CHF 16.- per il salario giornaliero e CHF 200.- per il salario mensile. Per gli utenti del tool online di PayrollPlus non viene applicata una tariffa minima.
Le procedure individuali in base al modello d’impiego e di conteggio selezionato sono descritte nella rubrica del menu procedura.
No, non trasmettiamo lavori o incarichi. Non appena avete trovato un lavoro/incarico, eseguiamo per voi il conteggio conformemente alla legge.
Sì, a patto che rispettiate il limite massimo settimanale/mensile di lavoro.
L’orario di lavoro massimo a settimana senza CCL è di 46.25 ore.
Se la vostra professione è soggetta a un CCL generalmente vincolante, valgono i limiti massimi di lavoro previsti dal rispettivo CCL.
Sì, potete concordare accordi aggiuntivi o accordi di segretezza direttamente con il vostro cliente/l’azienda acquistrice.
PayrollPlus SA non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza e il contenuto di questi accordi.
Sì, potete abitare in un altro paese a patto che il vostro cliente sia in Svizzera e che svolgiate l’attività in Svizzera (come frontaliere).
PayrollPlus richiederà per voi un permesso per frontaliere per la durata del vostro incarico.
I dipendenti che percepiscono un guadagno intermedio riceveranno entro il 5 del mese seguente l’attestato di guadagno intermedio per la cassa disoccupazione. A scopo di protezione contro le frodi non possiamo emettere alcuni guadagni intermedi nel mese in corso, bisogna aspettare la fine del mese!
Indicazione per gli utenti del tool online:le fatture per clienti emesse tramite il tool online devono assolutamente essere state pagate prima di poter emettere un guadagno intermedio. Per ogni fattura inviata possono essere riportate solo le ore lavorative di un singolo mese, non è consentito riportare le ore lavorative per più mesi lavorando nel guadagno intermedio.
Nel qual caso abbiate concordato con il vostro cliente una valuta estera, possiamo emettere per voi l’attestato di guadagno intermedio solo dopo aver versato il pagato salario. Non possiamo assumerci il rischio valutario e il vostro salario verrà adattato al corso di cambio attuale.
Se lavorate in guadagno intermedio, consigliamo di concordare la fatturazione in CHF. In questo l’attestato vi verrà trasmesso all’inizio del mese seguente.
L’attesto di guadagno intermedio riporta l’avvertenza seguente:
In qualità di azienda Payroll dichiariamo le ore lavorative e i salari annunciati dalla persona assicurata. Se su richiesta del dipendente il pagamento effettivo viene eseguito solo dopo la ricezione dei relativi pagamenti dei clienti, non è possibile far valere alcun diritto legale della persona assicurata nei confronti dell’emittente del presente certificato (PayrollPlus SA) in relazione alle ore lavorative o al salario autodichiarato.
La persona assicurata ci ha annunciato fino alla data odierna tutte le ore di lavoro effettuate nel mese precedente. Se in seguito vengono dichiarate altre ore per i mesi già fatturati, l’assicurato è tenuto ad annunciare queste ore alla cassa disoccupazione, altrimenti l’assicurato si rende punibile.
PayrollPlus rifiuta ogni tipo di responsabilità per dati e informazioni incomplete.
Indennità di perdita di guadagno
Hanno diritto all’indennità per perdita di guadagno, le persone che abitano in Svizzera o all’estero,
Coloro che prestano il servizio ricevono dal contabile risp. dall’ufficio di esecuzione un questionario “IPG-Richiesta” sul quale figurano i giorni di servizio o di corso compiuti. Gli interessati lo compilano indicando la loro situazione personale e lo trasmettono a PayrollPlus.
Attestiamo sull’iscrizione all’IPG il vostro salario percepito prima del servizio e lo trasmettiamo immediatamente alla cassa compensazione. In questo modo l’indennità IPG può essere pagata il più velocemente possibile.
Indennità in caso di maternità
Le madri che esercitano un’attività lucrativa possono ricevere un’indennità in caso di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. A questo scopo la madre deve essere stata assicurata in Svizzera presso l’AVS/AI/IPG nei nove mesi prima della nascita. Inoltre, durante questi nove mesi deve aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. Al momento della nascita la madre deve trovarsi in un rapporto di lavoro o essere annunciata a una Cassa di compensazione come indipendente. Se la madre ricomincia a lavorare durante le 14 settimane seguenti la nascita, il diritto all’indennità decade per il tempo rimanente.
L’indennità di maternità viene pagata come indennità giornaliera e ammonta all’80% del reddito medio percepito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
L’indennità di maternità deve essere annunciata con il formulario ufficiale che vi recapiteremo e deve essere trasmessa alla Cassa di compensazione pressa la quale sono stati conteggiati per l’ultima volta dei contributi.
Cos’è l’imposta alla fonte e a quanto ammonta la deduzione per l’imposta alla fonte?
L’imposta alla fonte è un’ imposta che non viene pagata dal contribuente bensì addebitata direttamente dal datore di lavoro prima del pagamento dell’importo dovuto e che viene versata alla collettività.
L’imposta alla fonte viene calcolata diversamente a seconda del cantone, dello stato civile, della confessione e del numero di figli. A questo scopo ogni collaboratore riceve un codice di tariffa di imposta alla fonte.
La percentuale di imposta alla fonte può variare ogni mese, l’imposta deve essere calcolata ogni mese e sul rispettivo importo del salario lordo. La percentuale di imposta può essere quindi diversa ogni mese a seconda del reddito. Potete consultare la tabella delle imposte alla fonte del vostro cantone di domicilio (per i frontalieri quella del canton Svitto, per PayrollPlusSmart quella del cantone del datore di lavoro).
Il codice della tariffa dell’imposta alla fonte è composto da tariffa, numero di figli e confessione.
Gruppi di tariffe
A – Tariffa per persone sole
B – Tariffa per persona sposata con monoreddito
C – Tariffa per persona sposata con doppio reddito
D – Tariffa per guadagno secondario
Numero di figli
Possono essere presi in considerazione al massimo 9, il numero di figli viene preso in considerazione se vengono anche pagate le indennità per figli di PayrollPlus.
Imposta alla chiesa
Y – con imposta alla chiesa
N – senza imposta alla chiesa
Esempio: A0Y persona sola senza figli con imposta alla chiesa
Calcolatore di imposta alla fonte di Comparis:
https://www.comparis.ch/steuern/quellensteuerrechner/default
Le spese devono sempre essere giustificate a livello commerciale. Solo il cliente/l’azienda acquisitrice può capire stabilire se si tratta di spese motivate commercialmente. In caso di un controllo da parte dell’AVS/SUVAPayrollPlus in caso di controllo AVS/SUVA riesce solo difficilmente a capire le spese.
Per questo motivo consigliamo urgentemente al freelance, all’incaricato o al collaboratore di fatturare le spese direttamente all’azienda del cliente/d’impiego.
Fatturazione diretta per mezzo del cliente
Per il freelance, l’incaricato o il collaboratore il vantaggio è che il pagamento diretto tramite il cliente/l’istituto d’impiego nonsi tratta di una componente del salario, visto che il cliente/l’istituto d’impiego non paga alcun salario e quindi non deve emettere alcun certificato di salario. Se PayrollPlus paga al freelance, all’incaricato, al collaboratore il salario più le spese può trattarsi sempre di una componente del salario soggetta ad AVS, e sul certificato di salario viene sempre inserita una nota corrispondente (cfr. „Direttiva sulla compilazione del certificato di salario o dell’attestato di rendita“, formulario 11).
Fatturazione tramite PayrollPlus
Nel qual caso il cliente o l’azienda d’impiego non desiderino effettuare un pagamento diretto al freelance, all’incaricato o al collaboratore e il freelance, l’incaricato o il collaboratore è consapevole del fatto che viene inserita una nota sull’attestato di salario, può far valere delle spese tramite PayrollPlus. Secondo il regolamento delle spese approvato il 20 luglio 2017 dall’amministrazione fiscale cantonale di Svitto, possono 1. essere fatte valere le spese effettive secondo i giustificativi originali consegnati, 2. e/o le spese forfettarieper il 5% dello salario lordo. Oltre ai giustificativi originali PayollPlus necessita di una lettera firmata dal freelance, dall’incaricato, o dal collaboratore con il testo seguente: „Confermo con la mia firma che le presenti spese sono tasse giustificate a livello commerciale.“
Se il freelance, l’incaricato o il collaboratore dovesse avere intenzioni fraudolente nella richiesta di risarcimento delle spese si rende punibile. Il regolamento delle spesedeve assolutamente essere osservato e rispettato.
Fatturazione delle spese nel tool online:
Potete fatturare le spese al cliente normalmente. Compilate il nostro formulario delle spese (può essere scaricato in formato Excel). Non appena il cliente ha pagato la fattura e voi avete consegnato il rapporto delle ore ci invii contemporaneamente il formulario firmato con i giustificativi per e-mail.
Note sul certificato di salario
Le spese effettive vengono annotate con una crocetta (X) sul certificato di salario alla cifra 13.1.1. Le spese forfettarie vengono annotate in base all’importo alla cifra 13.2.1.
Spese in valuta estera
Le spese in valuta estera devono essere convertite direttamente in franchi svizzeri dal freelance, dall’incaricato o dal collaboratore. Se la fattura viene già consegnata al cliente in valuta estera, una conversione in franchi svizzeri viene eseguita dopo la ricezione del denaro presso PayrollPlus.
Siccome PayrollPlus ha un fatturato annuo superiore a 100’000 CHF, PayrollPlus deve calcolare un’IVA del 7.7% su tutte le fatture.
Nel prestito di personale tutte le spese devono essere tassate con il 7.7% di IVA, non solo le spese per il servizio PayrollPlus (art. 21 cpv. 2 cifra 12 LIVA).
Nel modello Smart di PayrollPlus l’IVA viene riscossa solo sulle spese di PayrollPlus, non sull’intero importo del salario.
Se vengono eseguiti lavori per un destinatario di servizi all’estero, l’IVA di PayrollPlus può essere disattivata. A questo scopo mettetevi direttamente in contatto con un collaboratore di PayrollPlus.
Se la fattura può essere o meno emessa per il cliente all’estero senza IVA, deve prima essere verificato da PayrollPlus. Contattate PayrollPlus per verificare se la fattura può essere emessa senza IVA.
Tutti i salari vengono pagati in franchi svizzeri (CHF), visto che i contributi sociali in Svizzera devono essere versati in CHF.
La valuta estera viene convertita al tasso giornaliero alla ricezione del denaro. PayrollPlus non ha alcun influsso sul tasso di cambio.
Potete contattarci in qualsiasi momento per le domande riguardanti l’emissione della fattura.
Se il vostro salario supera i CHF 120’000.- all’anno, l’ufficio imposta invia automaticamente una dichiarazione d’imposta.
Altrimenti è sufficiente la deduzione del vostro datore di lavoro (PayrollPlus), su richiesta tutti possono però richiedere/consegnare una dichiarazione d’imposta presso l’ufficio imposte. A questo scopo contattate il vostro ufficio imposte del vostro cantone di domicili.
Il tragitto per il lavoro pagato dal datore di lavoro come spese o deducibile dalle imposte?
Il tragitto per il lavoro non può essere fatto valere come spesa. Se il vostro cliente vuole pagare il tragitto per il lavoro, questo vale come componente del salario e deve essere tassato normalmente.
Se il tragitto per il lavoro può essere dedotto dalle imposte dipende dal regolamento fiscale del rispettivo cantone e dalla lunghezza del tragitto per il lavoro. A questo scopo contattate il vostro ufficio imposte.
Il tragitto per il lavoro non può essere fatto valere come spesa. Se il vostro cliente vuole pagare il tragitto per il lavoro, questo vale come componente del salario e deve essere tassato normalmente.
Se il tragitto per il lavoro può essere dedotto dalle imposte dipende dal regolamento fiscale del rispettivo cantone e dalla lunghezza del tragitto per il lavoro. A questo scopo contattate il vostro ufficio imposte.
Le spese devono sempre essere delle tasse giustificate a livello commerciale. Solo il cliente/l’istituto d’impiego può capire in qualsiasi momento se si tratta di spese motivate commercialmente. Payroll in caso di controllo AVS/SUVA solo difficilmente può verificare le spese. Per questo motivo consigliamo urgentemente al freelance, all’incaricato o al collaboratore di fatturare le spese direttamente all’azienda del cliente/d’impiego.
In caso di fatturazione tramite PayrollPlus è obbligatorio utilizzare il formulario delle spese: Downloads.
Al punto 2 delregolamento sulle spese sono contenuti i regolamenti sulle spese di viaggio.
Esempio:
Cliente domiciliato a Berna centro città, freelance domiciliato a Zurigo centro città
Spese di viaggio FFS Berna stazione centrale – Zurigo stazione centrale viaggio di sola andata senza riduzione 2 classe 51 CHF
Spese di viaggio FFS AG mese 2a Classe 340 CHF
340 CHF/51 CHF = 6.66
Fino al 7° viaggio fatturazione tramite giustificativi singoli
A partire dal 7° viaggio può essere fatturato un mese di AG
Spese di viaggio in automobile Berna centro città – Zurigo cento città 124km. Con 0.70 CHF/km
124×0.70 CHF = 86.80 CHF
Significa: L’automobile sarebbe più cara per questa tratta e non può quindi essere fatturata
Gli importi delle assicurazioni d’indennità giornaliera per malattia addebitati agli impiegati non sono deducibili; non possono essere dedotti dal salario lordo. Tali importi possono tuttavia essere riportati alla cifra 15 nel certificato di salario.
I dettagli sono disponibili alla cifra 9 nella linea guida
Domande sulla cassa pensioni
Siete soggetti a contributi se adempite ai seguenti obblighi di accettazione:
Un credito di cassa pensione di un vecchio datore di lavoro o dell’istituto collettore può essere trasferito in qualsiasi momento alla cassa pensione Pro.
Tenere conto del fatto che eseguiamo l’iscrizione alla cassa pensione sempre il mese seguente a quello dell’entrata. Se il credito dovesse già essere stato trasferito prima del nostro pima della nostra notifica di adesione, il credito viene depositato presso la casa pensione Pro e accreditato sul rispettivo conto dopo l’iscrizione.
Rivolgetevi a noi in modo che possiamo trasmettevi il formulario per la trasmissioneinfo@payrollplus.ch
In caso di domande riguardanti la cassa pensione potete rivolgervi direttamente alla cassa pensione Pro regolamento della cassa pensione .
PK Pro
058 442 26 00
Sì, possiamo offrire un LLP sovraobbligatoria. La scheda informativa con tutte le questioni rilevanti per la nostra polizza per quadri è disponibile al link seguente:https://payrollplus.ch/wp-content/uploads/2019/10/factsheet_bvg_kader_2019.pdf
Nella previdenza professionale l’obbligo di versamento di contributi decade al momento del pensionamento. Per contro i contributi AVS devono essere versati anche dalle persone che non svolgono un’attività lucrativa fino all’età di pensionamento legale. Non fa differenza se la rendita di vecchiaia è stata percepita in anticipo o meno. Per poter rinunciare alla deduzione della LPP, PayrollPlus deve presentare una conferma del prepensionamento.
http://www.pensionskassenvergleich.ch/pkvergleich/pk-vergleich-2016/fruehpensionierung/index.html
Potete eseguire in qualsiasi momento o far verificare un acquisto presso la PK Pro. A questo scopo utilizzate il formulario seguente:
Scheda informativa acquisto anni di contribuzione
Incentivo alla proprietà abitativa
LPP di base
Salario orario massimo: CHF 39.00
Salario assicurato massimo per ogni ora: CHF 27.60
Deduzione di coordinazione per ogni ora: CHF 11.40
Salario annuo massimo CHF 85’320.-
Salario assicurabile massimo: CHF 60’435.-
Deduzione di coordinazione per ogni anno: CHF 24’885.-
LPP quadro
Salario orario massimo: CHF 386.65
Salario orario massimo assicurato: CHF 386.65
Nessuna deduzione di coordinazione
Salario annuo massimo: CHF 845’603.55
La LPP di base viene conteggiata sul salario massimo secondo la legge.
Le percentuali di età sono definite:
18-24 anni 1.3%
25-34 anni 4.8%
35-44 anni 6.3%
45-54 anni 8.8%
55-pensione 10.3%
Deduzioni di coordinamento:
Salario orario: CHF 11.40
Salario giornaliero: CHF 95.76
Salario mensile: CHF 24’885.-
Il calcolo viene eseguito come segue:
Salario lordo superiore a CHF 39 all’ora, superiore a CHF 327.60 e CHF 7110.- al mese
Siccome nella variante di base viene applicato uno salario assicurabile massimo, i salari superiori agli importi indicati sopra non vengono presi in considerazione per i contributi LPP.
Per la fatturazione vengono utilizzati automaticamente questi importi.
Es: Guadagnate CHF 80 l’ora e selezionate LPP di base, allora l’LPP viene calcolato sulla base di CHF 39.-
CHF 39.- meno 11.40 di deduzione di coordinazione all’ora = salario orario massimo assicurabile CHF 27.60
CHF 327.60.- meno 95.76 di deduzione di coordinazione all’ora = salario orario massimo assicurabile CHF 231.81
CHF 7110.- x 12 mesi (o x13 se la 13a. viene pagata separatamente) = salario annuale massimo assicurabile CHF 85’320 meno 24’885.- deduzione di coordinazione all’anno = salario annuale assicurabile massimo CHF 60’435.- 12 (o 13) = salario mensile massimo assicurabile CHF 5036.25
Ora i salari massimi vengono calcolati con la percentuale rilevante dell’età e il risultato è la deduzione LPP.
Es: Persona di 35 anni
CHF 27.60 di salario massimo assicurabile: 100 *tasso LPP 6.3 = CHF 1.7388 di deduzione LPP per parte (deduzione datore di lavoro e dipendente)
Salario lordo inferiore a CHF 39.- all’ora, più di CHF 327.60 e di CHF 7110.- al mese
Qui viene calcolato il salario effettivo.
Es: Persona di 35 anni con salario lordo di CHF 35
CHF 35.- meno 11.40 deduzione di coordinazione all’ora = salario assicurato CHF 23.60.
CHF 23.60: 100 *tasso LPP 6.3 per 35 anni = CHF 1.4868 di deduzione LPP per parte (contributo del datore di lavoro e del dipendente)
Es: 30 anni con salario mensile lordo di 5000.-
CHF 5000.- x 12 mesi (o x13 se la 13a. viene pagata separatamente) = salario annuale di CHF 60’000 meno 24’885.- deduzione di coordinazione all’anno = salario assicurato di CHF 35’115.
CHF 35’115 : 12 mesi (o: 13 mesi) = salario mensile assicurabile di CHF 2926.25: 100 *tasso LPP 4.8 per 30 anni = CHF 140.46 di deduzione LPP per parte (contributo del datore di lavoro e del dipendente)
Nella LPP quadro non viene fatta alcuna deduzione di coordinamento, il salario lordo corrisponde al salario assicurato.
Le percentuali di età sono definite:
18-24 anni 2.0%
25-34 anni 5.5%
35-44 anni 7.0%
45-54 anni 9.5%
55-pensione 11%
Calcolo:
Salario lordo: 100 x tasso LPP età = deduzione per ogni parte (contributo del datore di lavoro e del dipendente)
Es: Persona di 40 anni con salario giornaliero di CHF 1500.-
CHF 1500.- : 100 x 7 = CHF 105.- di deduzione LPP
In questa sezione troverete molte domande generali sul nostro servizio, sui nostri contratti ecc.
I costi di PayrollPlus ammontano al 3% dell’importo fatturato al cliente (tariffa per clienti), tuttavia con un minimo di CHF 2 – per il salario orario, CHF 16.- per il salario giornaliero e CHF 200.- per il salario mensile. Per gli utenti del tool online di PayrollPlus non viene applicata una tariffa minima.
Le procedure individuali in base al modello d’impiego e di conteggio selezionato sono descritte nella rubrica del menu procedura.
No, non trasmettiamo lavori o incarichi. Non appena avete trovato un lavoro/incarico, eseguiamo per voi il conteggio conformemente alla legge.
Sì, a patto che rispettiate il limite massimo settimanale/mensile di lavoro.
L’orario di lavoro massimo a settimana senza CCL è di 46.25 ore.
Se la vostra professione è soggetta a un CCL generalmente vincolante, valgono i limiti massimi di lavoro previsti dal rispettivo CCL.
Sì, potete concordare accordi aggiuntivi o accordi di segretezza direttamente con il vostro cliente/l’azienda acquistrice. PayrollPlus SA non si assume alcuna responsabilità per l’esattezza e il contenuto di questi accordi.
Sì, potete abitare in un altro paese a patto che il vostro cliente sia in Svizzera e che svolgiate l’attività in Svizzera (come frontaliere).
PayrollPlus richiederà per voi un permesso per frontaliere per la durata del vostro incarico.
I dipendenti che percepiscono un guadagno intermedio riceveranno entro il 5 del mese seguente l’attestato di guadagno intermedio per la cassa disoccupazione. A scopo di protezione contro le frodi non possiamo emettere alcuni guadagni intermedi nel mese in corso, bisogna aspettare la fine del mese!
Indicazione per gli utenti del tool online: le fatture per clienti emesse tramite il tool online devono assolutamente essere state pagate prima di poter emettere un guadagno intermedio. Per ogni fattura inviata possono essere riportate solo le ore lavorative di un singolo mese, non è consentito riportare le ore lavorative per più mesi lavorando nel guadagno intermedio.
Nel qual caso abbiate concordato con il vostro cliente una valuta estera, possiamo emettere per voi l’attestato di guadagno intermedio solo dopo aver versato il pagato salario. Non possiamo assumerci il rischio valutario e il vostro salario verrà adattato al corso di cambio attuale.
Se lavorate in guadagno intermedio, consigliamo di concordare la fatturazione in CHF. In questo l’attestato vi verrà trasmesso all’inizio del mese seguente.
L’attesto di guadagno intermedio riporta l’avvertenza seguente:
In qualità di azienda Payroll dichiariamo le ore lavorative e i salari annunciati dalla persona assicurata. Se su richiesta del dipendente il pagamento effettivo viene eseguito solo dopo la ricezione dei relativi pagamenti dei clienti, non è possibile far valere alcun diritto legale della persona assicurata nei confronti dell’emittente del presente certificato (PayrollPlus SA) in relazione alle ore lavorative o al salario autodichiarato.
La persona assicurata ci ha annunciato fino alla data odierna tutte le ore di lavoro effettuate nel mese precedente. Se in seguito vengono dichiarate altre ore per i mesi già fatturati, l’assicurato è tenuto ad annunciare queste ore alla cassa disoccupazione, altrimenti l’assicurato si rende punibile.
PayrollPlus rifiuta ogni tipo di responsabilità per dati e informazioni incomplete.
Indennità di perdita di guadagno
Hanno diritto all’indennità per perdita di guadagno le persone che abitano in Svizzera o all’estero,
Coloro che prestano il servizio ricevono dal contabile risp. dall’ufficio di esecuzione un questionario “IPG-Richiesta” sul quale figurano i giorni di servizio o di corso compiuti. Gli interessati lo compilano indicando la loro situazione personale e lo trasmettono a PayrollPlus.
Attestiamo sull’iscrizione all’IPG il vostro salario percepito prima del servizio e lo trasmettiamo immediatamente alla cassa compensazione. In questo modo l’indennità IPG può essere pagata il più velocemente possibile.
Indennità in caso di maternità
Le madri che esercitano un’attività lucrativa possono ricevere un’indennità in caso di maternità per le prime 14 settimane dopo la nascita del bambino. A questo scopo la madre deve essere stata assicurata in Svizzera presso l’AVS/AI/IPG nei nove mesi prima della nascita. Inoltre, durante questi nove mesi deve aver esercitato un’attività lucrativa per almeno cinque mesi. Al momento della nascita la madre deve trovarsi in un rapporto di lavoro o essere annunciata a una Cassa di compensazione come indipendente. Se la madre ricomincia a lavorare durante le 14 settimane seguenti la nascita, il diritto all’indennità decade per il tempo rimanente.
L’indennità di maternità viene pagata come indennità giornaliera e ammonta all’80% del reddito medio percepito prima del parto, ma al massimo a 196 franchi al giorno.
L’indennità di maternità deve essere annunciata con il formulario ufficiale che vi recapiteremo e deve essere trasmessa alla Cassa di compensazione pressa la quale sono stati conteggiati per l’ultima volta dei contributi.
Sì, le rispettive informazioni sono contenute su:
Giorni festivi equiparati a domeniche
La festa federale (1 agosto) è l’unico giorno festivo pagato regolamentato dalla confederazione. È equiparato a una domenica, è un giorno di riposo e per legge deve essere pagato per intero dal datore di lavoro. Le disposizioni riguardanti il lavoro domenicale sono applicabili in caso di impiego dei collaboratori il 1 agosto.
Oltre al 1 agosto i cantoni possono equiparare a una domenica al massimo 8 dei loro giorni festivi (cfr. formulario regolamentazione dei giorni festivi canton Svitto). Come in domenica in questi giorni è vietato lavorare. Il datore di lavoro non è però obbligato a pagare questi 8 giorni di lavoro. È possibile concordare mediante contratto che questo tempo deve essere recuperato in anticipo o a posteriori. Tuttavia per i dipendenti con salario mensile è normale che il pagamento di questi giorni festivi venga concordato mediante contratto (cfr. https://www.kmu-magazin.ch/recht/die-haeufigsten-arbeitsrechtlichen-fragen-rund-um-feiertage). I collaboratori che sono stati malati in un giorno festivo non hanno alcun diritto a una compensazione a posteriori. Se tuttavia un giorno festivo cade durante le vacanze, non deve essere concesso un giorno di vacanza. Anche i collaboratori con salario orario non hanno diritto al pagamento. Spesso viene però assicurato anche ad essi un pagamento mediante contratto. Viene accreditato loro una giornata intera di lavoro o viene versato loro un supplemento del 3.175% (in una settimana di 5 giorni per 8 giorni festivi) sul salario orario.
Il lavoro in giorno festivo può essere regolamentato individualmente in un CCL.
Se bisogna ciononostante lavorare, le aziende soggetti alla legge sul lavoro necessitano di un’autorizzazione corrispondente. Sono riservate disposizioni speciali per determinati gruppi di aziende o di datori o datrici di lavoro secondo l’ordinanza 2 della legge sul lavoro(LL2)
Il lavoro domenicale duraturo o regolare viene autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici. Il lavoro domenicale provvisorio viene autorizzato se può essere certificata una necessità urgente. 19 capv. 2 e 3LL). Il lavoro domenicale duraturo o regolare viene autorizzato dal SECO, il lavoro domenicale provvisorio fino a 6 domeniche per anno di calendario viene autorizzato dall’autorità cantonale (art. 19 cpv. 4 LL). Il formulario per la richiesta di autorizzazione al lavoro domenicale e in giorno festivo per il canton Svitto è disponibile al seguente Link.
Se il dipendente deve lavorare in un giorno festivo o in domenica, il datore di lavoro deve pagargli un aumento del 50%. L’aumento per lavoro domenicale provvisorio deve in ogni caso pagato (art. 19 cpv. LL 3), sia ai dipendenti con salario mensile che a quelli con salario orario. Questo vale anche per i cosiddetti quadri che non possono essere considerati impiegati con una attività superiore di direzione (art. 9 LL1). In caso di lavoro domenicale duraturo o regolare questo supplemento non è dovuto e si suppone che il lavoro domenicale è già preso in considerazione nel salario mensile o nel salario orario.
Secondo l’art. 20 LL e l’art. 21 LL1 è inoltre previsto un giorno di riposo sostitutivo. Il lavoro domenicale della durata massima di 5 ore deve essere compensato entro 4 settimane con del tempo libero. Se dura più di 5 ore, durante la settimana precedente o seguente, subito dopo il tempo di riposo quotidiano, deve essere garantita una giornata di riposo sostitutiva di almeno 24 ore che cade n un giorno di lavoro, e così un periodo di riposo complessivo di 35 ore. In caso di lavoro domenicale il dipendente non può lavorare per più di 6 giorni consecutivi.
In generale il dipendente non può essere convocato per il lavoro domenicale e notturno senza la sua espressa autorizzazione.
Per determinate categorie di dipendenti e di aziende sono applicabili disposizioni speciali che permettono il lavoro domenicale senza autorizzazione anticipata (vedere l’ordinanza 2 della legge sul lavoro).
Il lavoro domenicale può essere regolato individualmente in un CCL.
Giorni festivi non equiparati a domeniche
Oltre agli 8 giorni festivi citati i cantoni o i comuni possono prevedere altri giorni festivi come giorni di riposo pubblici nelle loro leggi sui giorni di riposo. Tuttavia questi giorni festivi non vengono equiparati a domeniche ai sensi della legge sul lavoro ma vengono trattati come giorni lavorativi come previsto dalla legge. Se questi giorni festivi cadono in giorni feriali valgono come normali giorni di lavoro nei quali a causa di disposizioni cantonali o comunali non è permesso lavorare e devono essere rispettate le disposizioni comunali sui giorni di riposo (art. 71 lett c LL). I cantoni possono inoltre regolamentare i loro giorni festivi a seconda delle regioni del cantone.
Secondo l’art. 11 LL nei giorni festivi non equiparati a domeniche che cadono in normale giorno feriale, è possibile concordare mediante contratto che questo tempo deve essere recuperato anticipatamente o a posteriori oppure non è pagato.
Rimandiamo alla direttiva del SECO sull’ art. 20a LL.
Viso che la regolamentazione dei giorni festivi non equiparati a domenica viene lasciata ai cantoni o ai comuni, devono assolutamente essere consultate le disposizioni di legge rilevanti del rispettivo cantone. Le argomentazioni seguenti valgono quindi solo per il canton Svitto. I giorni festivi non equiparati a domeniche (i giorni festivi cantonali secondo il formulario regolamento sui giorni festivi canton Svitto) sono regolamentati nella legge sui giorni di riposo del canton Svitto. In questi giorni festivi le aziende devono essere chiuse. Se è comunque necessario lavorare, è necessaria un’autorizzazione dell’ufficio del lavoro (ispettorato del lavoro). Il formulario per la richiesta di autorizzazione per il lavoro domenicale e in giorno festivo per il canton Svitto è disponibile al seguente Link.
Se bisogna lavorare su autorizzazione, il tempo di lavoro deve essere compensato in modo equo. Un supplemento al salario del 50% non deve essere pagato.
Se alla festa del santo patrono, ovvero nei classici giorni festivi comunali (solo lavoro, senza vendita), bisogna lavorare, è necessaria l’autorizzazione del comune. Se bisogna lavorare su autorizzazione, il tempo di lavoro deve essere compensato in modo equo. Un supplemento al salario del 50% non deve essere pagato.
In seguito due esempi pratici:
Risposta: Non è consentito. Il lavoro viene eseguito nel canton Svitto. L’assunzione di Maria nel canton Svitto è un giorno festivo nel quale non è permesso lavorare (cfr. § 3 della legge sui giorni di riposo del canton Svitto). La provenienza, risp. la residenza del datore di lavoro (dell’azienda) non è rilevante. Rilevante è il luogo in cui viene eseguito il lavoro.
Risposta: È consentito ma il datore di lavoro deve essere d’accordo, siccome il datore di lavoro deve rispettare la libertà di culto del dipendente. Il tempo di lavoro deve essere compensato 1:1, non deve essere pagato un supplemento del 50%. Anche qui è rilevante il luogo in cui viene eseguito il lavoro. Nel canton Zurigo l’assunzione di Maria non è giorno festivo.
Lavoro notturno
Lavoro notturno (dalle 23 alle 6 del mattino) e il lavoro domenicale (dal sabato alle 23 alla domenica alle 23) sono fondamentalmente proibiti.
Il lavoro notturno può essere autorizzato se vengono rispettate determinate condizioni. II lavoro domenicale duraturo o regolare viene autorizzato dal SECO, il lavoro domenicale provvisorio fino a 10 notti per anno di calendario viene autorizzato dall’autorità cantonale (art. Il formulario per la richiesta di autorizzazione per il lavoro notturno per il canton Svitto è disponibile al link seguente.
in caso di lavoro notturno provvisorio (meno di 25 notti per anno di calendario) il datore di lavoro deve pagare un supplemento al salario pari ad almeno il 25%. In caso di lavoro notturno duraturo o regolare il dipendente ha diritto a una compensazione del 10% del tempo mentre ha lavorato di notte. Il tempo di riposo di compensazione deve essere garantito entro un anno (cfr. art. 17b LL, art. 31 LL1). Anche i collaboratori pagati a ore, ricevono un supplemento di tempo del 10% per lavoro notturno regolare sotto forma di tempo di riposo. L’art. 22 LL proibisce la sostituzione del tempo di riposo con somme di denaro (link).
Per determinate categorie di dipendenti e di aziende sono applicabili disposizioni speciali che permettono il lavoro notturno senza autorizzazione anticipata (vedere l’ordinanza 2 della legge sul lavoro).
In generale il dipendente non può essere convocato per il lavoro domenicale e notturno senza la sua espressa autorizzazione.
Il lavoro notturno può essere regolato individualmente in un CCL.
Ulteriori informazioni sul lavoro domenicale e sul lavoro notturnohttps://www.ch.ch/de/sonntags-und-nachtarbeit/.
Supplemento al salario del 25%
Questo supplemento deve essere pagato quando le ore di lavoro supplementari non vengono compensate con del tempo libero e non è stato preso alcun accordo scritto diverso o sono state determinate mediante contratto di lavoro normale o contratto collettivo di lavoro (cfr. art. 321c cpv. 3). In assenza di regolamentazione vale il principio di base del versamento incl. 25% di supplemento al salario. Le ore supplementari sono ore di lavoro che vengono svolte all’infuori dell’orario di lavoro concordato mediante contratto.
I supplementi o tempi di lavoro massimi per il CCL in vigore possono essere consultati nel rispettivo CCL(www.tempdata.ch).
Un supplemento al salario del 25% deve inoltre essere pagato se viene superato il tempo di lavoro massimo settimanale permesso dalla legge secondo l’art. 13 cpv. 1 della legge sul lavoro (LL). Le ore svolte oltre il limite massimo di lavoro sono considerate ore supplementari. Se il lavoro nelle ore supplementari viene compensato su accordo con il singolo dipendente entro un periodo di tempo adeguato con del tempo libero della stessa durata, non deve essere versato alcun supplemento (art. 13 cpv. 2 LL).
Al personale d’ufficio così come agli impiegati tecnici e gli altri impiegati, incluso il personale di vendita nelle aziende grandi del commercio al dettaglio, solo per il lavoro a ore supplementari che oltrepassa le 60 ore nell’anno di calendario (art. 13 cpv. 1 LL), deve essere versato un supplemento al salario pari ad almeno il 25 %.
Così presso PayrollPlus è permesso lavorare al massimo 46.25 ore la settimana senza supplemento (52 settimane all’anno – 4 settimane di vacanza = 48 settimana/ settimane da 60 ore:48 = 1.25 ora la settimana è possibile lavorare e senza supplemento.
Compensazione dei tempi di lavoro/orari di lavoro valgono l’art LL. 9-13
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#id-3
in caso di lavoro notturno provvisorio (meno di 25 notti per anno di calendario) il datore di lavoro deve pagare un supplemento al salario pari ad almeno il 25%. In caso di lavoro notturno duraturo o regolare il dipendente ha diritto a una compensazione del 10% del tempo mentre ha lavorato di notte. Il tempo di riposo di compensazione deve essere garantito entro un anno (cfr. art. 17b LL, art. 31 LL1). Anche i collaboratori pagati a ore, ricevono un supplemento di tempo del 10% per lavoro notturno regolare sotto forma di tempo di riposo. L’art. 22 LL proibisce la sostituzione del tempo di riposo con somme di denaro (link)
50 % di supplemento al salario
Se il dipendente deve lavorare in un giorno festivo o in domenica, il datore di lavoro deve pagargli un aumento del 50%. L’aumento per lavoro domenicale provvisorio deve in ogni caso pagato (art. 19 cpv. LL 3), sia ai dipendenti con salario mensile che a quelli con salario orario. Vale anche per i cosiddetti quadri che non possono essere considerati impiegati e che svolgono alte cariche dirigenziali (art. 9 LL1). In caso di lavoro domenicale duraturo o regolare questo supplemento non è dovuto e si suppone che il lavoro domenicale è già preso in considerazione nel salario mensile o nel salario orario.
Secondo l’art. 20 LL e l’art. 21 LL1 è inoltre previsto un giorno di riposo sostitutivo. Il lavoro domenicale della durata massima di 5 ore deve essere compensato entro 4 settimane con del tempo libero. Se dura più di 5 ore, durante la settimana precedente o seguente, subito dopo il tempo di riposo quotidiano, deve essere garantita una giornata di riposo sostitutiva di almeno 24 ore che cade n un giorno di lavoro, e così un periodo di riposo complessivo di 35 ore. In caso di lavoro domenicale il dipendente non può lavorare per più di 6 giorni consecutivi.
In generale il dipendente non può essere convocato per il lavoro domenicale e notturno senza la sua espressa autorizzazione.
Per determinate categorie di dipendenti e di aziende sono applicabili disposizioni speciali che permettono il lavoro domenicale senza autorizzazione anticipata (vedere l’ordinanza 2 della legge sul lavoro).
Il lavoro domenicale può essere regolato individualmente in un CCL.
Se la vostra azienda non è soggetta a CCL, per l’autorizzazione del lavoro domenicale e anche del lavoro notturno vale la legge sul lavoro. Ulteriori informazioni sul tema nelle FAQ (lavoro domenicale/notturno).
Ore supplementari:
In caso di superamento dell’orario di lavoro normale fissato mediante contratto fino al limite massimo di tempo di lavoro di una settimana (a seconda del ramo da 45 a 50 ore) si parla di ore supplementare.
Straordinari:
Di straordinari si parla se viene superato il limite legale settimanale di tempo di lavoro (a seconda del ramo da 45 a 50 ore).
Legge sul lavoro:
Il limite massimo di lavoro settimanale ammonta a: 45 ore per i dipendenti in aziende industriali, così come per il personale d’ufficio, gli impiegati tecnici e altri impiegati, compreso il personale di vendita in aziende grandi del commercio al dettaglio; 50 ore per altri tutti gli altri dipendenti.
Il tempo massimo di lavoro al giorno ammonta a 13 ore, a patto che venga rispettato il tempo di riposo di 11 ore consecutive.
Supplementi al salario secondo la legge sul lavoro:
Il datore di lavoro deve versare ai dipendenti per il lavoro supplementare un supplemento al salario pari ad almeno il 25 percento, al personale d’ufficio così come agli impiegati tecnici e gli altri impiegati, incluso il personale di vendita nelle aziende grandi del commercio al dettaglio, tuttavia solo se il numero di ore supplementari svolte in un anno di calendario è superiore a 60.
In questo modo presso PayrollPlus è possibile lavorare al massimo 46.25 ore la settimana senza supplemento (52 settimane all’anno – 4 settimane di vacanza = 48 settimana/ settimane da 60 ore: 48 settimane = 1.25h per settimana può essere lavorata senza supplemento.
tempi di lavoro/straordinari valgono l’art LL. 9- 13 o secondo il CCL valido
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19640049/index.html#id-3
Presso PayrollPlus il periodo di prova ammonta come nel contratto quadro a 3 mesi. Se si desidera un altro periodo di prova, può essere concordato individualmente con PayrollPlus.
Viene annotato nel contratto singolo e sostituisce la scadenza standard di 3 mesi del contratto quadro di lavoro.
Tutte le domande sui salari
Conoscete solo il salario mensile desiderato e volete calcolarlo sul salario orario? Chiedete nell’istituto d’impiego informazioni sul tempo di lavoro giornaliero, sul numero di giorni di vacanza e festivi che l’azienda garantisce.
Ipotesi:
Tempo di lavoro giornaliero 8 ore, 30 giorni di vacanza, 9 giorni festivi
Salario lordo annuale CHF 66’950 incl 13a Salario mensile
365 giorni – 104 giorni di weekend – 30 giorni di vacanza -9 giorni festivi- 222 giorni lavorativi netti
222 giorni lavorativi x 8ore al giorno = giorni di lavoro netti all’anno 1’776
CHF 66’950: 1’776 ore= salario orario lordo di CHF 37.69
In Svizzera non esiste un salario minimo generale ma ci sono diversi CCL (contratti collettivi di lavoro), che regolamentano i requisiti per il salario minimo in determinati settori.
In Svizzera viene considerato un salario minimo onesto e morale un salario di CHF 4000.- lordo al mese.
Se volete sapere quanto ammonta il salario minimo nei CCV, potete consultare il sito: www.tempdata.ch
PayrollPlus deve convertire un importo forfettario per il calcolo del LPP e per adempiere all’ordinanza sul rilevamento del tempo in un salario giornaliero o un salario orario.
Offriamo volentieri una consulenza telefonica su questo tema: 055 416 50 50
Nella maggior parte dei contratti di lavoro con salario orario/giornaliero viene stabilito che le vacanze vengono pagate tramite un supplemento sul salario del mese in corso. In caso di diritto a quattro settimane di vacanza il supplemento ammonta normalmente 8,33 percento, e in caso di diritto a cinque settimane a 10,63 percento. Quello che la maggior parte dei datori di lavoro però non sanno è che con questo si assumono un rischio considerevole. Questo rischio si è inasprito con la nuova sentenza del tribunale federale 4A_72/2018 del 6 agosto 2018.
Decisione del tribunale federale:
Siccome l’imposizione del divieto di compensazione con il salario del mese in corso per gli impieghi irregolari può causare problemi, il tribunale federale ha in via eccezionale approvato per il momento la compensazione del salario delle vacanze con il salario del mese in corso per gli impieghi irregolari, in deroga al testo di legge. La condizione è principalmente che si tratta di un’attività irregolare (“une activité irrégulière). Secondariamente, non appena è presente un contratto di lavoro scritto, che la parte del salario destinata alle vacanze sia scritta chiaramente ed espressamente (“clairement et expréssement). In terzo luogo che anche nei singoli conteggi salariali scritti sia documentata come tale la parte del salario destinata alle vacanze. Non è quindi sufficiente limitarsi ad annotare “salario vacanze compreso”. È necessario che il salario sia documentato come tale mediante indicazione di un determinato importo o di un taso percentuale e sia nel contratto di lavoro che sui singoli conteggi salariali.
PayrollPlus si attiene alla decisione del tribunale federale e gestisce per ogni collaboratore un conto vacanze.
Il credito per la ritenuta delle vacanze viene pagato al collaboratore all’attestazione delle vacanze sul rapporto delle ore o dopo la fine dell’impiego da PayrollPlus.
Per calcolare il diritto alle vacanze ci servono i dati seguenti:
Per questo esempio utilizziamo i dati seguenti:
Inizio dell’impiego 11.02.2019, fine dell’impiego 19.08.2019
Diritto alle vacanze 25 giorni all’anno
Prima deve essere calcolato il numero di giorni nel rapporto di lavoro, qui sono dal 11.02 al 19.08.2019 190 giorni.
L’anno ha 365 giorni,
190 giorni: 365 giorni x 100 = 52.1 % di un anno la persona è stata impiegata.
25 giorni di vacanze di diritto ogni anno: 100 x 52.1 = la persona ha diritto a 13 giorni di ferie.
Se qualcuno lavora a tempo parziale, ad es. all’ 80 %, qui non è possibile accorciare il diritto alle ferie pro rata.
13 giorni: 100 x 80 = 10.5 giorni a un grado occupazionale dell’80%
È possibile concordare tra il collaboratore e il cliente/l’istituto d’impiego una valuta estera nel modello PayrollPlus Flex e PayrollPlus Smart.
Non appena il pagamento viene ricevuto da PayrollPlus, la valuta estera viene convertita dalla nostra banca in CHF al corso di cambio giornaliero. Dobbiamo pagare il salario in CHF perché anche le deduzioni sociali etc. devono essere eseguite nella valuta del paese CHF.
Nel prestito di personale non sono possibili contratti in valuta estera.
Gli assegni per figli e la loro formazione vengono regolamentati nella legge federale sugli assegni familiari (LAFam).
Per i figli sotto i 16 anni. Viene pagato almeno un aumento mensile di 220 franchi, per i figli in formazione a partire dal 16° anno di età compiuto. anno di età compiuto fino alla fine della formazione, tuttavia al massimo fino al 25° anno, tutte le indennità di 270 franchi al mese.
Se più persone hanno diritto alle indennità per famigli per lo stesso figlio, il diritto deve essere concesso nella sequenza seguente:
Inoltre, se sono soddisfatte le condizioni, viene versata per ogni figlio un’indennità di nascita singola di 1’000 franchi.
Se avete diritto all’indennità per figli, saremo lieti di richiederla per voi.
Chi può pretendere un’indennità di famiglia?
Collaboratori stagionali o frontalieri/frontaliere
In qualità di frontalieri/frontaliere in uno degli stati UE/AELS avete diritto alle indennità per famiglia svizzere per i vostri figli anche se sono domiciliati in un altro paese dell’UE o dell’AELS.
Se la vostra partner o il vostro partner lavora nel vostro stato di domicilio in cui soggiornano anche i vostri figli, le indennità di famiglia vi verranno versate nel vostro stato di domicilio. Un’eventuale differenza con le indennità per famiglia in Svizzera viene versata.
Far valere il diritto alle indennità per famiglia
Le indennità per famiglia non vengono garantite automaticamente ma devono essere richieste.
Non è una deduzione, la percentuale viene solo documentata per motivi di legge.
Il vostro salario orario/giornaliero contiene già una parte della 13a mensilità, questa deve solo essere documentata sul vostro conteggio salariale. Nel vostro salario lordo non cambia niente, e questa percentuale documentata non vi viene nuovamente pagata.
La richiesta di pagamento delle indennità per figli deve essere approvata dall’ufficio e noi dobbiamo aver ricevuto il pagamento delle indennità dall’ufficio. Se non doveste ancora aver trasmesso la richiesta di pagamento delle indennità per figli, rivolgetevi direttamente a noi per trasmetterla: info@payrollplus.ch
L’indennità viene sempre pagata per il mese precedente.
Esempioinviate a PayrollPlus un rapporto delle ore per il mese di settembre in ottobre. Non appena lo salario di settembre è stato pagato possiamo pagare anche le indennità per figli per il mese di settembre (se abbiamo ricevuto il contributo AVS per questo mese).
Nel salario mensile l’indennità per figli viene sempre accreditata con il salario mensile.
Se doveste avere domande sullo stato della richiesta, potete rivolgervi direttamente all’AVS: 041 819 04 25
Giorni festivi equiparati a domeniche
La festa federale (1 agosto) è l’unico giorno festivo pagato regolamentato dalla confederazione. È equiparato a una domenica, è un giorno di riposo e per legge deve essere pagato per intero dal datore di lavoro. Le disposizioni riguardanti il lavoro domenicale sono applicabili in caso di impiego dei collaboratori il 1 agosto.
Oltre al 1 agosto i cantoni possono equiparare a una domenica al massimo 8 dei loro giorni festivi (cfr. formulario regolamentazione dei giorni festivi canton Svitto). Come in domenica in questi giorni è vietato lavorare. Il datore di lavoro non è però obbligato a pagare questi 8 giorni di lavoro. È possibile concordare mediante contratto che questo tempo deve essere recuperato in anticipo o a posteriori. Tuttavia per i dipendenti con salario mensile è normale che il pagamento di questi giorni festivi venga concordato mediante contratto (cfr. https://www.kmu-magazin.ch/recht/die-haeufigsten-arbeitsrechtlichen-fragen-rund-um-feiertage). I collaboratori che sono stati malati in un giorno festivo non hanno alcun diritto a una compensazione a posteriori. Se tuttavia un giorno festivo cade durante le vacanze, non deve essere concesso un giorno di vacanza. Anche i collaboratori con salario orario non hanno diritto al pagamento. Spesso viene però assicurato anche ad essi un pagamento mediante contratto. Viene accreditato loro una giornata intera di lavoro o viene versato loro un supplemento del 3.175% (in una settimana di 5 giorni per 8 giorni festivi) sul salario orario.
Il lavoro in giorno festivo può essere regolamentato individualmente in un CCL.
Se bisogna ciononostante lavorare, le aziende soggetti alla legge sul lavoro necessitano di un’autorizzazione corrispondente. Sono riservate disposizioni speciali per determinati gruppi di aziende o di datori o datrici di lavoro secondo l’ordinanza 2 della legge sul lavoro(LL2)
Saremo lieti di consigliarvi personalmente: