Risposte alle vostre domande
Tutte le informazioni sui termini, consegne, ecc.
I termini di disdetta possono variare a seconda del modello d’impiego.
Prestito di personale:
Questi termini non possono essere accorciati ma possono tuttavia essere prolungati individualmente nel contratto di lavoro tra tutte le parti.
PayrollPlus Flex
I termini di disdetta vengono fissati nel contratto di mandato/appalto tra l’azienda che trasmette l’incarico e i dipendenti.
Tra PayrollPlus e il dipendente viene applicato il seguente termine di disdetta nel contratto di lavoro su provvigione:
Il dipendente ha fondamentalmente in qualsiasi momento il diritto di rescindere immediatamente dal contratto senza indicare i motivi. Gli accordi con il cliente devono tuttavia assolutamente essere rispettati. Il dipendente deve tenere conto delle seguenti osservazioni relative alla registrazione presso l’URC.
I termini di disdetta sono:
Per tutelare il dipendente il legislatore richiede, ai sensi dell’art. 335c cpv. 1 e 2 CO, che venga rispettato il termine di disdetta di un mese. Il dipendente è tenuto a tenere conto dei termini di disdetta. Non appena si constata verranno più eseguiti incarichi, il dipendente deve comunicarcelo in modo che PayrollPlus o il dipendente stesso possano dare la disdetta a causa della fine dell’incarico. Il dipendente deve anche informare il cliente, in modo che quest’ultimo lo possa informare in anticipo se non avesse più lavoro. Il dipendente deve inoltre tenere presente che in caso di un’eventuale iscrizione all’URC, è tenuto a richiedere il salario per il termine di disdetta presso il datore di lavoro. Poiché il dipendente non riceverà alcun pagamento durante questo periodo, PayrollPlus non potrà pagarli il 97%. Questa busta paga con CHF 0.- verrà poi inclusa nel calcolo del guadagno.
PayrollPlus Smart:
Qui valgono i termini di disdetta concordati tra il datore di lavoro e il dipendente.
I termini di disdetta non possono essere inferiori ai termini prescritti dal CO o dal CCL in vigore.
Secondo l’art. 335c cpv 1 CO il rapporto di lavoro può essere disdetto dopo il periodo di prova, durante il primo anno di servizio con un preavviso di 1 mese, dal secondo al nono anno di servizio con un preavviso di 2 mesi e in seguito con un preavviso di 3 mesi sempre alla fine di un mese.
Questi termini possono essere modificati solo mediante accordo scritto, contratto di lavoro normale o contratto collettivo di lavoro; sotto 1 mese possono tuttavia essere ridotti solo mediante contratto collettivo di lavoro e solo per il primo anno di servizio (art. 335c cpv. 2 CO).
Secondo la legge la disdetta deve essere data alla fine di un mese. Questo può tuttavia essere modificato mediante accordo contrattuale e ogni giorno può essere fissato come termine di disdetta.
Confrontare il link seguente:
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Personenfreizugigkeit_Arbeitsbeziehungen/Arbeitsrecht/FAQ_zum_privaten_Arbeitsrecht/kuendigung.html
(alla domanda „Quali sono i termini di disdetta previsti dalla legge?”).
Un’altra nota speciale:
Se una disdetta viene consegnata ancora durante il 1° anno di servizio, vale il termine di disdetta 1 mese, anche se il termine di disdetta decorre durante il 2° anno di servizio.
Se il dipendente si ammala per un lungo periodo durante il periodo di prova, PayrollPlus AG è tenuta a terminare il rapporto di lavoro. Questa disdetta non deve essere considerata un’angheria, ma è fondata su motivi pragmatici. La polizza assicurativa dell’indennità giornaliera per malattia viene addebitata ogni volta che viene annunciato un caso di malattia e che vengono erogate le prestazioni assicurative. Non appena la notifica dei casi annunciati raggiunge un certo numero, l’assicurazione di indennità giornaliera per malattia, in conseguenza, aumenta i premi, poiché il rischio è più elevato. Per evitare che i premi dell’assicurazione collettiva di indennità giornaliera non aumentino a dismisure, a vantaggio anche degli altri dipendenti, PayrollPlus SA non ha altra scelta, se non quella di terminare il rapporto di lavoro. Nel caso in cui l’azienda acquisitrice accetti di continuare a pagare il salario, si può rinunciare al licenziamento.
La tassa di PayrollPlus ammonta al 3% percento dell’importo fatturato al cliente (tariffa per clienti), tuttavia almeno a CHF 2 – nel salario orario, CHF 16.- nel salario giornaliero e a CHF 200.- nel salario mensile. Per gli utenti del tool online di PayrollPlus non devono pagare alcuna tariffa minima.
Le procedure individuali in base al modello d’impiego e di fatturazione selezionato sono descritte nella rubrica del menu Procedura.
Sì, la fattura può essere emessa all’estero in diverse valute. Per motivi normativi, il dollaro USA non può essere addebitato agli Stati Uniti.
Se la fattura può essere o meno emessa per il cliente all’estero senza IVA, deve prima essere verificato da PayrollPlus. Contattate PayrollPlus per verificare se la fattura può essere emessa senza IVA.
Tutti i salari vengono pagati in franchi svizzeri (CHF), visto che i contributi sociali in Svizzera devono essere versati in CHF.
La valuta estera viene convertita al tasso giornaliero alla ricezione del denaro. PayrollPlus non ha alcun influsso sul tasso di cambio.
Potete contattarci in qualsiasi momento per le domande riguardanti l’emissione della fattura.
Siccome PayrollPlus ha un fatturato annuo superiore a 100’000 CHF, PayrollPlus deve calcolare un’IVA del 7.7% su tutte le fatture.
Nel prestito di personale tutte le spese devono essere tassate con il 7.7% di IVA, non solo le spese per il servizio PayrollPlus (art. 21 cpv. 2 cifra 12 LIVA).
Nel modello Smart di PayrollPlus l’IVA viene riscossa solo sulle spese di PayrollPlus, non sull’intero importo del salario.
Se vengono eseguiti lavori per un destinatario di servizi all’estero, l’IVA di PayrollPlus può essere disattivata. A questo scopo mettetevi direttamente in contatto con un collaboratore di PayrollPlus.
Se la fattura può essere o meno emessa per il cliente all’estero senza IVA, deve prima essere verificato da PayrollPlus. Contattate PayrollPlus per verificare se la fattura può essere emessa senza IVA.
Tutti i salari vengono pagati in franchi svizzeri (CHF), visto che i contributi sociali in Svizzera devono essere versati in CHF.
La valuta estera viene convertita al tasso giornaliero alla ricezione del denaro. PayrollPlus non ha alcun influsso sul tasso di cambio.
Potete contattarci in qualsiasi momento per le domande riguardanti l’emissione della fattura.
No, non trasmettiamo lavori o incarichi. Non appena avete trovato un lavoro/incarico, eseguiamo per voi le fatturazioni conformemente alla legge.
I collaboratori che percepiscono un guadagno intermedio ricevono sempre al più tardi il 5 del mese seguente l’attestato di guadagno intermedio per la cassa disoccupazione. A scopo di protezione contro le frodi non possiamo emettere alcuni guadagni intermedi nel mese in corso, bisogna aspettare la fine del mese!
Avvertenza per gli utenti del tool online: le fatture per clienti emesse tramite il tool online, devono assolutamente essere state pagate prima di poter emettere un guadagno intermedio. rilevamento del tempo per tutto il mese non è permesso nel guadagno intermedio.
Nel qual caso abbiate concordato con il vostro cliente una valuta estera, possiamo emettere per voi l’attestato di guadagno intermedio solo dopo aver versato il vostro salario. Non possiamo assumerci il rischio di valuta e il vostro salario si adatta al corso di cambio attuale.
Se lavorate in guadagno intermedio, consigliamo di concordare la fatturazione in CHF. In questo modo all’inizio del mese seguente vi viene trasmessa la necessaria attestazione.
Il formulario di guadagno intermedio riporta l’avvertenza seguente:
In qualità di ditta Payroll dichiariamo le ore e i salari annunciati dalla persona assicurata. Se su richiesta del collaboratore un versamento effettivo viene eseguito solo dopo la ricezione dei rispettivi pagamenti del cliente, la persona assicurata non può far valere nei confronti dell’entità che emette questo certificato (PayrollPlusAG) alcun tipo di diritto concernente le ore di lavoro o i salari da essa dichiarati.
La persona assicurata ci ha annunciato fino alla data odierna tutte le ore di lavoro del mese precedente. Se a posteriori vengono dichiarate altre ore per i mesi già fatturati, l’assicurato è tenuto ad annunciare queste ore alla cassa disoccupazione, altrimenti l’assicurato si rende punibile.
PayrollPlus rifiuta ogni tipo di responsabilità per indicazioni e informazioni incomplete.
Informazioni su tutte le assicurazioni tramite PayrollPlus
Presso l’assicurazione CSS i dipendenti sono assicurati contro la malattia e presso la Suva Linth contro gli infortuni sul lavoro, risp. gli infortuni non professionali. L’assicurazione ammonta all’80% del guadagno medio con una durata di prestazione tra i 4 e i 720 giorni. I contributi LPP vengono conteggiati presso la PK Pro di Svitto. Ulteriori informazioni sono contenute nella scheda delle prestazioni LPP. Contributi sociali come AVS, AI, IPG e AD vengono conteggiate nel modo previsto dalla legge.
La LAMAl (Legge federale sull’assicurazione malattie) prescrive che ogni persona che viene a lavorare in Svizzera o si annuncia con domicilio in Svizzera, deve stipulare un’assicurazione malattia presso una cassa malati riconosciuta in Svizzera. Se una persona non si attiene a questa direttiva viene iscritta automaticamente ad una cassa malati dall’ufficio federale della migrazione.
Un diritto di opzione sussiste solo per i frontalieri che hanno il domicilio principale nei paesi seguenti e che possono attestare un’assicurazione malattia sufficiente nello stato di domicilio:
Germania, Francia, Italia, Austria, Portogallo (2), Spagna (2)
Non necessitano alcuna assicurazione in Svizzera le persone con domicilio principale in Liechtenstein.
Devono assolutamente stipulare un’assicurazione di cassa malati in Svizzera le persone provenienti dai paesi seguenti:
Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo (1), Romania, Svezia, Slovacchia, Slovenia, Spagna (3), Repubblica Ceca, Ungheria e Cipro
(1) solo per frontalieri/frontaliere e disoccupati, pensionati/pensionate fissi in CH
(2) solo pensionati/pensionate;
(3) ad eccezione dei pensionati/delle pensionate
https://www.suva.ch/it-ch/assicurazione/assicurazione/assicurazione-convenzionale
Qui potete stipulare un’assicurazione convenzionale dopo la fine del vostro incarico tramite PayrollPlus.
Sì, qui troverete le relative condizioni e i moduli: https://www.zas.admin.ch/zas/it/home/particuliers/cotiser-a-l-avs-ai-facultative/adherer-a-l-assurance-facultative.html
Il diritto alla rendita transitoria sussiste solo se la persona assicurata ha lavorato negli ultimi 20 anni per 15 anni (o almeno 10 anni per una rendita ridotta) in un’azienda che rientra nell’ambito della CCL PEAN, compresi gli ultimi sette anni prima del versamento delle prestazioni.
Una condizione obbligatoria per il riconoscimento degli incarichi temporanei come soggetti al CCL PEAN è sempre la subordinazione operativa dell’azienda acqusitrice al CCL PEAN.
I dipendenti frontalieri sono assicurati contro la disoccupazione nel loro paese di residenza. In caso di lavoro ridotto, di assenze dal lavoro dovute alle intemperie o di insolvenza del datore di lavoro, è responsabile il paese in cui si svolge l’attività lavorativa.
Se lavorate come frontalieri in Svizzera e perdete il vostro posto di lavoro, rivolgetevi all’ufficio del lavoro del vostro luogo di residenza per richiedere l’indennità di disoccupazione. In Svizzera non avete diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
È necessario il modulo PD U1 per poter dimostrare i periodi di contribuzione svizzeri nel vostro paese di residenza. Potete richiedere questo modulo presso la cassa di disoccupazione.
Come primo passo, chiedete al vostro ultimo datore di lavoro svizzero (o ai vostri ultimi datori di lavoro svizzeri) di compilare il modulo “attestato del datore di lavoro internazionale” e di rispedirvelo.
Rispondiamo volentieri a domande individuali