Il mondo del lavoro sta diventando sempre più globale. Ormai non è più una rarità lavorare in Svizzera per un’azienda straniera, sia da casa che in sede. Non appena si affronta il tema della previdenza sociale, però, emerge un termine che spesso crea confusione: ANobAG, ovvero «lavoratori senza datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo». Cosa si nasconde dietro questa sigla e in che modo la Svizzera disciplina questa particolare situazione?
Cos’è un’ANobAG?
Il termine ANobAG sta per «lavoratori senza datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo» e indica le persone che lavorano o risiedono in Svizzera, ma il cui datore di lavoro non ha sede in Svizzera. Di conseguenza, questo datore di lavoro non è soggetto all’obbligo contributivo svizzero per l’assicurazione sociale.
Cosa vuol dire “senza datore di lavoro soggetto all’obbligo contributivo”?
In Svizzera, in linea di principio, tutti i lavoratori sono tenuti a versare i contributi previdenziali. Tra questi figurano l’AVS, l’AI, l’IPG, l’AD e, a seconda della situazione, altre assicurazioni.
Se il datore di lavoro ha sede in Svizzera, deduce automaticamente i contributi dovuti dallo stipendio e li versa alla cassa di compensazione competente. Se invece il datore di lavoro ha sede all’estero, questo obbligo non sussiste e, di conseguenza, sono i collaboratori stessi a doversi occupare del versamento dei contributi previdenziali.
Differenza tra ANobAG “autentica” e “falsa”
- Vero e proprio ANobAG: il datore di lavoro non ha sede in uno Stato dell’UE o dell’EFTA (ad es. Stati Uniti, Canada, Australia). In questo caso non è possibile che il datore di lavoro straniero versi i contributi AVS in Svizzera. L’ANobAG si fa carico di tutti i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore.
- ANobAG fittizia: il datore di lavoro ha sede in uno Stato dell’UE/EFTA. In base agli accordi bilaterali con l’UE/EFTA, il datore di lavoro sarebbe in realtà tenuto a versare i contributi previdenziali svizzeri, ma può delegare questo compito ai collaboratori. In pratica, questo significa che ti occupi tu stesso di tutto presso la cassa di compensazione, ma in parte ricevi un rimborso spese dal datore di lavoro.
Basi giuridiche della legge ANobAG
Diverse disposizioni di legge e contrattuali definiscono il quadro di riferimento dell’ANobAG:
- Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS): l’art. 1a disciplina l’ambito di applicazione personale.
- Regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009: regolano il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale all’interno dell’UE/EFTA e stabiliscono in quale Stato devono essere versati i contributi previdenziali.
- Altre leggi: la legge federale sull’assicurazione invalidità (LAI), la legge federale sul regime di indennità di perdita di guadagno (LIPG), la legge federale sulla previdenza professionale (LPP) e la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) disciplinano i singoli rami assicurativi.
Competenze e procedure
Il ruolo della cassa di compensazione cantonale
Se il datore di lavoro non è domiciliato in Svizzera e quindi non è tenuto a versare i contributi, la cassa di compensazione del cantone di residenza del lavoratore assume il ruolo di ente di riferimento e di esecuzione. È lì che devi registrarti attivamente come ANobAG.
Iscrizione e calcolo dei contributi
Di solito il processo si svolge così:
- Iscrizione: contatta la cassa di compensazione cantonale (SVA/AVS).
- Raccolta dei dati anagrafici e salariali: che lavoro si svolge e quanto si guadagna?
- Determinazione dei contributi: la cassa di compensazione stabilisce i contributi mensili o trimestrali.
- Dichiarazione del reddito: a fine anno (o man mano) devi dichiarare il tuo reddito effettivo.
Visto che non c’è un datore di lavoro svizzero, il/la ANobAG deve assumersi personalmente tutti gli obblighi del datore di lavoro.
Obbligo di iscrizione alla previdenza sociale in Svizzera
Anche se il datore di lavoro è straniero, gli ANobAG sono pienamente integrati nel sistema previdenziale svizzero. Questo comprende:
AVS/AI/IPG (1° pilastro)
- L’AVS (Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti), l’AI (Assicurazione invalidità) e l’IPG (indennità di perdita di guadagno) costituiscono il primo pilastro.
- L’aliquota contributiva complessiva (quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) è attualmente pari a circa il 10,6% (dati aggiornati al 2025). In qualità di ANobAG, sei tu a farti carico dell’intero importo, ma puoi concordare con il datore di lavoro straniero che sia lui a coprirne una parte.
AD (Assicurazione contro la disoccupazione)
- Anche i lavoratori autonomi sono, in linea di principio, assicurati contro la disoccupazione in Svizzera.
- Fino a un salario annuo di CHF 148’200 si applica un’aliquota contributiva del 2,2% (quota datore di lavoro + quota dipendente). Se sei un lavoratore autonomo, devi pagare l’intera aliquota da solo.
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)
- L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (infortuni sul lavoro e non sul lavoro) è prevista dalla legge per tutti i lavoratori in Svizzera.
- Visto che non c’è un datore di lavoro svizzero, devi stipulare tu stesso un’assicurazione contro gli infortuni (ad esempio con la SUVA o un assicuratore privato).
Assegni familiari (CAF)
- I contributi per gli assegni familiari variano a seconda del cantone e spesso si aggirano tra l’1% e il 2% del salario assicurato.
- Anche in questo caso vale la regola: se non c’è un datore di lavoro, l’ANobAG si fa carico dell’intero contributo.
LPP (2° pilastro)
- La previdenza professionale obbligatoria (LPP) si applica solo se un datore di lavoro in Svizzera è soggetto all’obbligo di versare i contributi AVS.
- I veri ANobAG (datori di lavoro di paesi terzi) non sono quindi obbligatoriamente assicurati ai sensi della LPP.
- Gli ANobAG non autentici (datori di lavoro UE/EFTA) sono di norma soggetti alla LPP, purché siano soddisfatti ulteriori requisiti (ad es. il salario minimo).
- Chi non ha una previdenza LPP obbligatoria spesso può iscriversi volontariamente alla Fondazione Istituto collettore LPP per provvedere alla propria vecchiaia.
Aliquote contributive e ripartizione dei costi ai sensi dell’ANobAG
Come ANobAG, a seconda del cantone e del ramo assicurativo, si paga una somma che, in un normale rapporto di lavoro, verrebbe suddivisa tra datore di lavoro e dipendente. In genere, questo comprende:
- AVS/AI/IPG: circa il 10,6%
- AD: dal 2,2% fino al tetto salariale
- AF: circa l’1-2% (varia da cantone a cantone)
- Spese amministrative: la cassa di compensazione può prelevare fino al 5% dei contributi AVS a titolo di spese amministrative.
Soprattutto nel caso dei contratti ANobAG “non autentici”, capita spesso che il datore di lavoro straniero rimborsi i costi in parte o per intero. Dal punto di vista legale, però, è una questione che dipende dall’accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Configurazioni particolari
Datori di lavoro UE/EFTA (ANobAG non vera e propria)
- Secondo le norme di coordinamento UE/EFTA, in linea di principio i contributi previdenziali devono essere versati nello Stato in cui si svolge l’attività (in questo caso: la Svizzera), non appena il lavoro viene svolto prevalentemente in Svizzera.
- Il datore di lavoro può stipulare con l’ANobAG un accordo di delega in base al quale i collaboratori provvedono autonomamente al versamento dei contributi in Svizzera.
Datori di lavoro provenienti da paesi terzi (veri e propri ANobAG)
- Nessun collegamento con l’AVS svizzera in qualità di datore di lavoro
- Il/la dipendente paga da solo/a tutti i contributi
- La LPP non è obbligatoria, mentre la LAINF rimane obbligatoria
Lavoratori frontalieri o più sedi di lavoro
- Se capita che i collaboratori lavorino sia in Svizzera che in un altro Paese, si applicano regole di coordinamento più complesse.
- In questo caso è opportuno rivolgersi alla cassa di compensazione cantonale e, se necessario, all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Consigli pratici e come procedere
Contattare per tempo la cassa di compensazione cantonale
Chi inizia a lavorare per un datore di lavoro straniero e vive o lavora in Svizzera dovrebbe contattare subito la cassa di compensazione cantonale. Lì ti chiariranno la tua situazione, ti daranno tutti i moduli per l’iscrizione e ti diranno quali sono le aliquote contributive applicabili.
Organizzarsi da soli l’assicurazione contro gli infortuni
Visto che non c’è un datore di lavoro svizzero che stipuli l’assicurazione, i lavoratori autonomi devono iscriversi presso una compagnia assicurativa (ad es. la SUVA o un assicuratore privato).
Valutare una soluzione LPP su base volontaria
Soprattutto nel caso di veri e propri ANobAG, può valere la pena sottoscrivere una soluzione LPP volontaria per evitare lacune nella previdenza per la vecchiaia. A tal fine ci sono l’istituto collettore LPP o altre fondazioni collettive.
Accordo preciso con il datore di lavoro
Soprattutto nel caso dei datori di lavoro “non autentici” ai sensi dell’ANobAG (datori di lavoro nell’UE/EFTA), capita spesso che il datore di lavoro contribuisca ai contributi previdenziali. Tale assunzione dei costi dovrebbe essere regolata per iscritto nel contratto.
La Svizzera offre una normativa chiara in materia di previdenza sociale anche per chi lavora per un datore di lavoro straniero. È importante informarsi per tempo e rendersi conto che, in qualità di ANobAG, devi adempiere personalmente a tutti gli obblighi contributivi – almeno formalmente. Grazie alle strutture chiare e ai punti di riferimento presso le casse di compensazione cantonali, però, di solito questo processo si può organizzare bene.
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