La retribuzione dei giorni festivi è sempre oggetto di discussioni, dato che ogni cantone ha un numero diverso di giorni festivi. Molti non sanno che la retribuzione dei giorni festivi non è del tutto regolamentata dalla legge.
“Solo per la Festa nazionale il datore di lavoro è tenuto a pagare l’intero stipendio, secondo l’art. 1 del regolamento sulla Festa nazionale.”
Il 1° agosto (festa nazionale) è l’unica festività federale. I cantoni possono stabilire al massimo altri otto giorni festivi, che variano da cantone a cantone. Se un giorno festivo cade in un giorno non lavorativo (ad es. sabato o domenica), non hai diritto a una compensazione.
Differenze tra i vari tipi di giorni festivi
| 1° agosto: Festa nazionale | È previsto dalla legge federale e deve essere pagato dal datore di lavoro. |
| Giorni festivi equiparati alla domenica | Secondo la legge federale, i cantoni possono stabilire individualmente un limite massimo di 8 giorni. C’è un divieto di lavoro analogo a quello della domenica, ma non c’è l’obbligo di pagare lo stipendio. |
| Giorni festivi non equiparabili alle domeniche | I comuni e i cantoni possono stabilire giorni festivi aggiuntivi oltre agli 8 giorni previsti, durante i quali, eventualmente in base alle norme comunali sui giorni di riposo, non è consentito lavorare. Non c’è l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio. |
Quanti giorni vengono effettivamente pagati dal datore di lavoro?
Quando si parla di giorni festivi, è fondamentale distinguere tra l’obbligo di pagare lo stipendio e il divieto di lavorare nei giorni festivi.
Come già detto, ogni cantone stabilisce 8 giorni festivi oltre al 1° agosto. In questi giorni, proprio come la domenica, è vietato lavorare (art. 18 cpv. 1 LOb). Se comunque si dovesse lavorare, serve un’autorizzazione o una deroga secondo l’OLL 2.
A meno che non sia stato concordato diversamente nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale, si presume che un dipendente non subisca alcuna trattenuta sullo stipendio per i giorni festivi non lavorativi, proprio come quando gli viene concesso il normale tempo libero (art. 329 CO), mentre chi è retribuito a ore, a giornata o a cottimo non ha diritto alla retribuzione. Per questi lavoratori, questa circostanza viene solitamente già presa in considerazione nel calcolo della busta paga.
Studio
Molti datori di lavoro includono già gli 8 giorni festivi equiparati alla domenica nell’orario di lavoro annuale come ore anticipate, oppure regolano nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale il diritto ai giorni festivi retribuiti, il che alla fine ha un impatto anche sull’orario di lavoro annuale.
Esempio: un datore di lavoro ha sedi a Zurigo e a Svitto. A Zurigo i dipendenti hanno 9 giorni liberi all’anno per le festività cantonali, mentre quelli del cantone di Svitto ne hanno 13.
Il datore di lavoro stabilisce nei contratti di lavoro che il diritto ai giorni festivi retribuiti è di 9 giorni, in modo che tutti i collaboratori siano trattati allo stesso modo in tutti i cantoni.
Quindi, tutti i dipendenti non possono lavorare nei 9 giorni festivi previsti dalla legge, equiparati alle domeniche, e vengono retribuiti. I collaboratori del Cantone di Svitto sono liberi di lavorare nei restanti giorni festivi cantonali (purché ciò non sia vietato dalla normativa cantonale sui giorni di riposo, art. 71 lett. c LL) oppure di recuperare le ore in quel periodo, in modo da non scendere al di sotto dell’orario di lavoro annuale previsto.
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