Oggi molte aziende in Svizzera si avvalgono dei servizi di lavoratori autonomi (imprese individuali, freelance, collaboratori esterni, ecc.). In questo modo è possibile ampliare in modo mirato le risorse umane dell’azienda senza doversi vincolare come datore di lavoro. È una soluzione pratica per far fronte a picchi di lavoro temporanei o per avviare un progetto a tempo determinato.
Di solito si stipula un contratto d’incarico o un contratto d’opera tra il committente e il lavoratore autonomo. I lavoratori autonomi emettono poi la fattura per il servizio direttamente al committente.
Quando si stipula un contratto d’appalto o un contratto d’opera, si parte dal presupposto che il lavoratore autonomo non diventi un dipendente del committente e che, di conseguenza, l’azienda non sia tenuta a versare i contributi previdenziali. Non sussistono obblighi a carico del datore di lavoro e, in caso di malattia, infortunio, gravidanza o servizio militare, non è necessario garantire la continuazione della retribuzione. Non è necessario rispettare i termini di preavviso previsti dal diritto del lavoro.
Cos’è il falso lavoro autonomo?
Il modo più semplice per spiegarlo è questo: un accordo tra un’azienda e un “lavoratore autonomo” che, dal punto di vista contrattuale e all’esterno, dà l’impressione giuridica di un’attività autonoma, ma che in realtà corrisponde a un rapporto di lavoro.
Il fatto che una persona sia un dipendente, un libero professionista, un collaboratore esterno, un lavoratore autonomo, un falso autonomo o un imprenditore ha conseguenze giuridiche significative sia per lui che per il suo committente o datore di lavoro. Queste non riguardano solo il diritto del lavoro, ma anche il diritto previdenziale e quello tributario.
La cassa di compensazione AVS deve verificare se si tratta di un caso di falso lavoro autonomo
L’AVS controlla regolarmente e in modo mirato come le aziende collaborano con i lavoratori autonomi e i freelance. Decide caso per caso se le attività svolte da una persona costituiscono effettivamente un’attività autonoma.
Da sapere: ai fini della valutazione dell’AVS, non ha alcuna importanza se
- nel contratto il collaboratore sia espressamente indicato come lavoratore autonomo,
- nel contratto il committente trasferisca al contraente la responsabilità relativa alle prestazioni sociali
- il contraente possa presentare un certificato di lavoro autonomo rilasciato dall’AVS, oppure
- sia iscritto all’AVS e paghi regolarmente i contributi
Per la valutazione contano solo i criteri della dipendenza economica e del potere direttivo. Se il collaboratore ricava il 50% del proprio reddito dall’incarico affidatogli dal committente, è già economicamente dipendente da tale azienda. Dal punto di vista dell’AVS, si tratta quindi di un caso di falso lavoro autonomo. Lo stesso vale nel caso in cui ci siano meno di tre committenti diversi.
Conseguenze del falso lavoro autonomo per i committenti/le aziende
- I datori di lavoro rischiano di dover versare retroattivamente i contributi AVS non versati fino a cinque anni indietro
- Eventualmente, i committenti sono tenuti a iscrivere retroattivamente le persone interessate a una cassa pensioni.
- Se la persona non si è registrata presso l’AVS né ha versato i contributi, chi la assume si ritrova addirittura nell’illegalità: si tratta di lavoro in nero, con le relative sanzioni penali.
- Se questa persona dovesse subire un infortunio con conseguenze invalidanti, il committente sarebbe tenuto a risarcire il danno, poiché avrebbe dovuto assicurare il lavoratore. La copertura assicurativa tramite l’assicurazione infortuni del lavoratore autonomo / libero professionista non è valida, poiché si tratta di un lavoratore dipendente. Il danno rimane a carico del datore di lavoro, senza alcuna riassicurazione.
- Onere amministrativo e finanziario per il ripristino della situazione precedente per il dipendente (stipendio, contributi previdenziali, cassa pensioni ed eventuale ritenuta alla fonte).
Conseguenze del falso lavoro autonomo per i collaboratori / i dipendenti
Il contraente non ha alcun obbligo derivante da una falsa attività autonoma.
Il diritto svizzero parte dal presupposto che il lavoratore sia la parte più debole e che sia quindi soggetto all’obbligo di diligenza del datore di lavoro.
In parole povere, ogni azienda deve conoscere la legge ed è l’unica responsabile di definire correttamente il rapporto giuridico con i lavoratori autonomi / freelance.
Se il collaboratore viene riclassificato come dipendente, ciò può avere conseguenze fiscali e comportare quindi un onere amministrativo.
Come possono proteggersi le aziende?
Molte aziende già oggi non collaborano più con i lavoratori autonomi (imprese individuali) ed evitano così del tutto il rischio del falso lavoro autonomo.
Se un incarico viene affidato a una SA o a una Sagl, l’azienda non corre alcun rischio, poiché si tratta di un’operazione B2B. Se invece l’incarico dovesse essere affidato a un lavoratore autonomo, devono essere soddisfatti i criteri che definiscono l’attività autonoma.
La cassa di compensazione AVS mette a disposizione una checklist con i criteri di distinzione. È obbligatorio avere un attestato AVS che confermi l’attività autonoma prima che venga pagata una fattura dell’impresa individuale. Fanno eccezione i redditi minimi (cioè inferiori a CHF 2’300.- all’anno), che non sono soggetti a contribuzione e per i quali il falso lavoro autonomo non rappresenta un problema. Trovi qui le informazioni dell’AVS al riguardo.
Una soluzione semplice con payroll+
Per i lavoratori autonomi o i freelance senza forma giuridica, il modo più semplice per le aziende è quello di avvalersi del servizio di payroll+.
Per solo il 3% dell’importo della fattura, payroll+ si fa carico dei doveri del datore di lavoro. L’azienda deve solo comunicarci il compenso concordato e i dati del personale.
- Il libero professionista è automaticamente assicurato per l’indennità giornaliera in caso di infortunio e malattia, può scegliere la modalità di versamento dei contributi alla cassa pensioni ed è assicurato contro la disoccupazione (AD).
- payroll+ paga i contributi AVS e invia all’azienda una fattura per il lavoro svolto dal libero professionista.