Molti genitori e datori di lavoro lo sanno bene: il bambino è malato, i nonni non sono un’opzione e l’asilo non accetta bambini malati.
E adesso? Il datore di lavoro deve concedere il permesso ai genitori e magari anche pagare lo stipendio per i giorni di assenza?
Su Internet si trovano molte risposte, ma quasi nessuna con indicazioni concrete tratte dalla legge e molte lasciano spazio all’interpretazione. In qualità di leader svizzero nel settore della gestione stipendi con oltre 30 anni di esperienza nel diritto del lavoro, payroll+ vuole fare chiarezza con questo articolo sugli errori giuridici relativi alla continuazione della retribuzione in caso di malattia di un figlio e illustrare qui le basi giuridiche:
Regolamentazione dell’orario di lavoro, legge sul lavoro, art. 36, comma 3
“Il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori con responsabilità familiari, previa presentazione di un certificato medico, il tempo necessario per prendersi cura dei figli malati, per un massimo di tre giorni.”
Le linee guida aggiungono quanto segue a questo proposito:
Il comma 3 disciplina l’assistenza ai bambini malati. Se questi necessitano di cure più intense del solito o se ciò rende particolarmente auspicabile la presenza del lavoratore o della lavoratrice con responsabilità familiari, questi hanno diritto a ottenere il tempo necessario a tal fine.Questo diritto tiene conto del fatto che per i genitori single e chi lavora è difficile garantire all’ultimo momento l’assistenza a un bambino malato. Il diritto è però limitato a un massimo di tre giorni per ogni caso di malattia. Con questo si intendono tre giorni lavorativi. La malattia del bambino deve essere comprovata da un certificato medico. La retribuzione di questi giorni di assenza non è disciplinata dal diritto del lavoro, ma deve essere regolata dal contratto di lavoro.
La legge sul lavoro, però, non disciplina ancora il pagamento della retribuzione in questi casi, ma stabilisce solo che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori il tempo necessario.
Regolamentazione della continuazione della retribuzione, art. 324a cpv. 1 CO
«Se il lavoratore è impedito di lavorare senza sua colpa per motivi inerenti alla sua persona, come malattia, infortunio, adempimento di obblighi di legge o esercizio di una carica pubblica, è impossibilitato a lavorare senza alcuna colpa da parte sua, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli, per un periodo limitato, la retribuzione relativa a tale periodo, insieme a un adeguato indennizzo per la retribuzione in natura non percepita, a condizione che il rapporto di lavoro sia durato più di tre mesi o sia stato stipulato per un periodo superiore a tre mesi.»
Spesso, per errore, si pensa che la malattia del proprio figlio sia la stessa cosa della malattia di un dipendente, ma non è così. Prendersi cura di un figlio malato significa adempiere agli obblighi di legge previsti dal Codice civile.
Adempimento degli obblighi di legge, art. 276 del Codice civile svizzero (CC)
Comma 1 Il mantenimento si realizza attraverso la cura, l’educazione e il versamento di somme di denaro
Comma 2 I genitori provvedono congiuntamente, ciascuno secondo le proprie possibilità, al dovuto mantenimento del figlio e sostengono in particolare le spese relative alla cura, all’educazione, alla formazione e alle misure di protezione dell’infanzia.
Comma 3 I genitori sono esonerati dall’obbligo di mantenimento nella misura in cui ci si possa ragionevolmente aspettare che il figlio provveda al proprio mantenimento con il proprio reddito da lavoro o con altri mezzi.
Sintesi:
- L’obbligo del datore di lavoro di continuare a corrispondere la retribuzione, ai sensi dell’art. 324a, comma 1, sussiste per un periodo limitato al fine di adempiere agli obblighi di legge.
- L’articolo 36, comma 3, della legge sul lavoro stabilisce il diritto a 3 giorni per ogni caso di malattia, previa presentazione di un certificato medico che attesti la malattia del bambino.
- Dato che non si tratta di una malattia del lavoratore e che viene considerata un adempimento degli obblighi di legge (art. 276 del Codice civile), non si può richiedere il pagamento della retribuzione come in caso di malattia.
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